Art. 7.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali promuovono periodicamente incontri con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente. Il difensore civico e gli assistenti territoriali possono, altresì, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1:

          a) svolgere indagini e ricerche;

          b) richiedere informazioni a soggetti pubblici e privati;

          c) accedere agli uffici pubblici e privati;

          d) esaminare e fare copie dei documenti ritenuti necessari ai fini della loro attività.

      2. I soggetti e gli uffici pubblici e privati di cui al comma 1, lettere b) e c), sono

 

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tenuti a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro il termine di due mesi dalla data della relativa richiesta.
      3. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia rispettato, il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali possono richiedere che sia promossa l'azione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.